Soverato: Quale Futuro?

Comune Soverato

DISSESTO O PIANO DI RIEQUILIBRIO

Si fa un gran parlare, in questi giorni e mesi, del dissesto finanziario per il Comune di Soverato. La città si divide tra coloro che farebbero di tutto per evitarlo, e coloro i quali invece preferirebbero una dichiarazione di dissesto prima della prossima legislatura amministrativa.
In mezzo, ci sono i cittadini, ai quali è diretto questo pezzo, che prova a chiarire gli scenari che si prospettano per la città in un caso e nell’altro.

Le possibilità sono 2:
1) il Piano di Riequilibrio finanziario
2) il Dissesto

Le due procedure, finanziarie, servono a ripianare lo stato debitorio delle casse comunali in emergenza.
Il piano di riequilibrio, già richiesto dal Comune di Soverato, ed al momento al vaglio del Ministero e della Corte dei Conti, prevede un finanziamento straordinario, volto a ripianare la situazione debitoria dell’ente nei prossimi dieci anni. Per fare questo, sono necessari degli interventi sulle entrate e sulle uscite che devono “invertire la rotta” del bilancio, portandolo a ripianare le perdite accumulate negli anni precedenti.
Il dissesto, invece, è il cosiddetto “default” delle casse comunali, che non riescono a far fronte alla posizione debitoria, e che quindi vengono commissariate, considerando che un comune non può fallire, non può cessare di esistere. L’organo straordinario di liquidazione può proporre all’ente locale l’adozione della modalità semplificata di liquidazione che, tra le altre cose, prevede la possibilità di definire transattivamente le pretese dei creditori, offrendo il pagamento di una somma variabile tra il 40 ed il 60 per cento del debito.

Gli oneri pregressi (compresi i residui attivi e passivi non vincolati), sono estrapolati dal bilancio comunale e passati alla gestione straordinaria. Un apposito Organo, nominato dal Presidente della Repubblica, si incarica delle insolvenze, attraverso la redazione di un piano di estinzione con il quale viene azzerata la situazione che ha creato il deficit, mentre l’Ente Locale con il suo consiglio eletto inizia una nuova vita finanziaria.
La differenza tra le due procedure, è quella che cercheremo di affrontare e di rendere chiara alla cittadinanza.
Partiamo dalla posizione debitoria. Nel caso del piano di riequilibrio la posizione debitoria non viene “congelata”. I debiti continuano a maturare interessi, e le azioni esecutive dei creditori, che si interrompono solo dalla data di deliberazione e fino alla data di approvazione o diniego di approvazione del piano, proseguono il loro iter. Di contro, la cassa depositi e prestiti, concede un mutuo che dovrebbe coprire i debiti, saldando i creditori, ma accendendo un mutuo nei confronti dell’ente erogante, da pagare annualmente negli esercizi ordinari.
Nel dissesto invece, la posizione debitoria viene “congelata” alla data di dichiarazione del “default”. Non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell’ente per i debiti che rientrano nella competenza dell’organo straordinario di liquidazione. Le procedure esecutive pendenti alla data della dichiarazione di dissesto, nelle quali sono scaduti i termini per l’opposizione giudiziale da parte dell’ente, o la stessa benché proposta è stata rigettata, sono dichiarate estinte d’ufficio dal giudice con inserimento nella massa passiva dell’importo dovuto a titolo di capitale, accessori e spese. I pignoramenti eventualmente eseguiti dopo la deliberazione dello stato di dissesto non vincolano l’ente ed il tesoriere, i quali possono disporre delle somme per i fini dell’ente e le finalità di legge. Dalla data della deliberazione di dissesto e sino all’approvazione del rendiconto, i debiti insoluti a tale data e le somme dovute per anticipazioni di cassa già erogate non producono più interessi, né sono soggetti a rivalutazione monetaria. Uguale disciplina si applica ai crediti nei confronti dell’ente che rientrano nella competenza dell’organo straordinario di liquidazione a decorrere dal momento della loro liquidità ed esigibilità.
Ad occuparsi del pregresso, quindi, sarà una commissione appositamente nominata che dovrà accertare i famigerati residui attivi e passivi e, attraverso l’alienazione dei beni comunali e il recupero dei residui attivi, saldare i debitori che non avranno diritto ad interessi ed azioni esecutive.
Future amministrazioni. La differenza fondamentale tra i due strumenti finanziari, è la funzionalità delle prossime amministrazioni. Mentre con il piano di riequilibrio, la prossima amministrazione, eletta nelle elezioni della prossima primavera/estate, dovrà gestire tutto il pregresso, con l’accollo del mutuo acceso per ripianare il debito, e l’onere di verifica dei residui attivi e passivi. Con il dissesto, il futuro sindaco potrà gestire una situazione “pulita”, ed amministrare la città senza vincoli, derivanti dalle cattive gestioni del passato.
Alienazioni. Una delle voci che non cambierà, dissesto o meno, sono le alienazioni. Nel caso di dissesto, la commissione, nominata dal Prefetto, cercherà di monetizzare il patrimonio comunale, al fine di soddisfare i creditori. Nonostante non ci siano in atto procedure finanziarie, o per lo meno non sono state ancora rese ufficiali, Soverato sta comunque vendendo, o cercando di vendere, i propri immobili. Ergo, da questo punto di vista, la situazione rimane invariata.
Aliquote addizionali comunali e tributi. Su questo punto c’è poco da aggiungere. “Grazie” alla posizione deficitaria dell’ente i cittadini di Soverato saranno costretti, nel prossimo futuro, a pagare le addizionali alla percentuale più alta prevista per legge. Con gli ultimi aumenti decretati dal Commissario Rizzo, Soverato ha già raggiunto i massimi e questo è un dato di fatto.
Dipendenti Comunali. Un altro motivo per il quale, nei comuni con difficoltà economiche, si cerca di evitare il dissesto è la revisione della pianta organica dell’ente con la messa in mobilità dei dipendenti in eccesso. Nel caso del Comune di Soverato, la procedura non sarebbe attivata, rispettando già l’organico il minimo delle unità previste per legge.
Responsabilità degli amministratori. Di sicuro questo è l’argomento più delicato. Nel caso di piano di riequilibrio, a meno di denunce presentate dagli amministratori o dai revisori dei conti, nessun organo giudiziario si dovrebbe occupare della verifica ed imputazione delle responsabilità, ove ce ne fossero, delle amministrazioni che hanno creato il buco di bilancio. Nel caso di dissesto, gli amministratori che la Corte dei Conti ha riconosciuto responsabili, anche in primo grado, di danni da loro prodotti, con dolo o colpa grave, nei cinque anni precedenti il verificarsi del dissesto finanziario, non possono ricoprire, per un periodo di dieci anni, incarichi di assessore, di revisore dei conti di enti locali e di rappresentante di enti locali presso altri enti, istituzioni ed organismi pubblici e privati, ove la Corte, valutate le circostanze e le cause che hanno determinato il dissesto, accerti che questo è diretta conseguenza delle azioni od omissioni per le quali l’amministratore è stato riconosciuto responsabile. Ai medesimi soggetti, ove riconosciuti responsabili, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano una sanzione pecuniaria pari ad un minimo di cinque e fino ad un massimo di venti volte la retribuzione mensile lorda dovuta al momento di commissione della violazione.

Soveratoweb – Soveratiamo

 

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *