“Con l’entrata in vigore del decreto del fare (D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito in legge dalla L. 9 agosto 2013, n. 98), torna la obbligatorietà della mediazione civile e commerciale e con essa alcune novità rilevanti.
La nuova mediazione riparte, proprio dal punto nel quale era stata fermata dalla sentenza 272/2012 della Corte costituzionale. Ritorna così la mediazione come condizione di procedibilità della domanda giudiziale, ma in una versione sperimentale e, quindi, temporanea (per quattro anni)”. La mediazione torna ad essere obbligatoria in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari. Esce dall’elenco la responsabilità da sinistri stradali. La novella legislativa chiarisce che la mediazione è obbligatoria, oltre che nei casi di responsabilità medica, anche nei casi di responsabilità sanitaria ossia quelle controversie aventi ad oggetto il risarcimento del danno derivante da rapporti instaurati tra paziente e struttura sanitaria pubblica o privata. Una delle principali novità è quella della previsione di una competenza territoriale dell’Organismo di Mediazione. L’istanza deve essere depositata presso un Organismo sito nel luogo del giudice territorialmente competente per la successiva ed “eventuale” controversia. La mediazione, quindi, si dovrà svolgere presso l’ Organismo di Mediazione territorialmente competente. Tra le novità vi è l’introduzione del primo incontro informativo, durante il quale il mediatore preliminarmente verificherà la volontà delle parti di proseguire o meno l’incontro di mediazione. Qualora una parte non intenda proseguire il Mediatore dà atto del mancato accordo già al primo incontro di programmazione. Nel caso in cui al primo incontro emerga l’impossibilità di un accordo, nessun compenso è dovuto all’Organismo di mediazione. La ratio è quella di consentire alla parte convocata di presentarsi al primo incontro senza dover sopportare costi onerosi ed evitare la condanna al pagamento di una somma di importo corrispondente al contributo unificato per la parte convocata che non aderisce senza giustificato motivo. Se invece le parti sono d’accordo nel proseguire la mediazione, questa si svolge secondo la precedente procedura, con la possibilità di concludersi con accordo o mancato accordo, anche successivo a proposta. Da un punto di vista pratico, quindi tutti gli Organismi di Mediazione dovranno adeguare la propria tabella delle indennità alle diverse soluzioni che la nuova normativa prevede. Viene introdotta l’assistenza tecnica obbligatoria dell’Avvocato. Il Mediatore deve, quindi, dare atto della presenza della parte e del suo difensore e, dopo aver illustrato funzioni e modalità dello svolgimento della mediazione, deve inserire nel verbale di mediazione del primo incontro, le volontà sia delle parti che dei loro Avvocati. Agli avvocati è riconosciuto lo status di mediatori di diritto. Tuttavia gli Avvocati iscritti ad Organismo di mediazione dovranno comunque essere adeguatamente formati in materia di mediazione e intraprendere percorsi di aggiornamento teorico-pratici. La durata massima dell’intera procedura è stata ridotta da 4 a 3 mesi.
Con l’attuale riforma il giudice, in qualunque momento sino all’udienza di precisazione delle conclusioni e anche in appello, può ordinare che le parti diano avvio a un nuovo procedimento di mediazione che in tal caso diverrà condizione di procedibilità della domanda. Nel caso di accordo conciliativo tra le parti, l’avvocato potrà certificare la conformità dell’accordo stesso alle norme imperative e all’ordine pubblico, attribuendogli così efficacia esecutiva per l’espropriazione forzata, l’esecuzione per consegna e rilascio, l’esecuzione degli obblighi di fare e non fare e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale. Sia nel caso di procedimento obbligatorio che facoltativo, l’accordo di conciliazione sottoscritto anche dagli Avvocati di tutte le parti, ha efficacia di titolo esecutivo senza ulteriori passaggi. In questo caso con la sottoscrizione del testo i legali ne certificano la conformità alle norme imperative ed all’ordine pubblico. In tutti gli altri casi l’efficacia di titolo esecutivo dell’accordo potrà essere ottenuto attraverso l’omologa del Presidente del Tribunale competente .
Avv. Rossella Ariganello