Sono anni che lo “Sportello dei Diritti” segnala episodi di verbali al codice della Strada a cittadini disabili titolari di apposito pass che vengono multati anche quando l’auto non costituisce intralcio, e sono tanti i comandi di Polizia Municipale che si ostinano a non prendere in considerazione le legittime doglianze di questi che alla fine sono costretti a fare ricorso o a pagare sol perché non viene preso nella benché minima considerazione il diritto all’autotutela ed alla possibilità, quindi, per l’amministrazione di annullare una multa sol perché non solo è ingiusta ma è anche illegittima. Così Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, dopo aver ricevuto l’ennesima denuncia da parte del marito di una donna disabile titolare di permesso per la sosta per invalidi. Lo stesso cittadino ci ha trasmesso la nota mail – che riportiamo – inviata agli uffici comunali del Comune di Lizzanello in provincia di Lecce, che lungi dal replicare formalmente hanno ritenuto dover rispondere (verbalmente) con il solito “faccia ricorso” mentre il cittadino, alla fine ha deciso di pagare per chiudere una volta per tutte questa triste storia di dimostrazione di comune intolleranza istituzionale.
“ieri, 16 febbraio, mi è stato notificato un verbale di contestazione per sosta in divieto di fermata della mia autovettura targata [omissis] in piazza S.Pertini, altezza civico 9. La sosta sarebbe avvenuta il giorno 29 gennaio 2016 – ore 22:36.
Risulta effettivamente vero quanto risulta dal verbale, ma si deve rilevare che l’autovettura recava su cruscotto il contrassegno per disabile n° 15/15 rilasciato dal Comune di Lizzanello ( vedi allegati). E’ vero, infatti, che quella sera mia moglie [omissis], intestataria del contrassegno, si era recata con una sua collega presso il Ristorante [omissis] per una cena di lavoro e, non trovando alcun posto riservato agli invalidi, né tantomeno alcun altro parcheggio, è stata costretta a parcheggiare in quella zona a causa della sua situazione su sedia a rotelle.
Orbene, a parte l’ora tarda – ore 22,36 – indicata dal vigile (omissis) e sulla quale si preferisce non rilevare più di tanto, nel verbale non vi è alcun riferimento circa “il grave intralcio alla circolazione” che, secondo alcune recenti sentenze di Giudici di Pace ed anche secondo quanto previsto dall’articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, alle persone detentrici del contrassegno di cui all’art. 12 viene consentita, dalle autorità competenti, la circolazione e la sosta del veicolo al loro specifico servizio, purché ciò non costituisca grave intralcio al traffico, precisando che l’intralcio deve essere “grave” e come tale deve essere accertato da parte dell’organo di polizia, di cui all’ articolo 12 del codice, oltre a precisarlo nel verbale di accertamento di violazione.
Trattasi, nel caso di specie, di una multa di modesto importo (€ 38,70 se pagata entro il 21 p.v.) per cui non adirò ad alcun ricorso, tuttavia chiedo alla S.V. se non ritiene di dover valutare con particolare benevolenza la questione ed esercitare il diritto di autotutela annullando il verbale all’oggetto indicato.
Resto in attesa di una pronta risposta in modo tale da consentirmi, in caso di reiezione, il pagamento in misura ridotta” [omissis].
Giovanni D’AGATA